Bimbò inaugura la rubrica “Semplice Studio Errigo Informa” a cura dell’avv. Zelinda Guerra, spazio in cui lo Studio Errigo fornisce informazioni utili in relazione a tematiche in materia di diritto del lavoro e previdenza, in collaborazione con Bimbò.
Oggi trattiamo di Congedo Covid: chi lo può fruire, in che periodo e a quanto ammonta l’indennità spettante.
- CHI PUO FRUIRE DEL CONGEDO COVID-19?
Il genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, che sia dipendente, o iscritto in via esclusiva alla Gestione separata INPS o autonomo iscritto all’INPS, con richiesta telematica dal sito Inps, o tramite il Contact center o tramite gli Istituti di patronato.
- PER QUALI PERIODI È POSSIBILE FRUIRE DEL CONGEDO COVID-19?
Per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della DAD, o contagio covid del figlio o della quarantena del figlio disposta dall’ASL. Per i figli con disabilità grave accertata non vi sono limiti di età né è richiesta la convivenza.
- A QUANTO AMMONTA L’INDENNITA’ SPETTANTE?
Per i lavoratori dipendenti l’indennità è pari al 50% della retribuzione mese e viene corrisposta in busta paga.
Per collaboratori e lavoratori autonomi, gestione separata Inps, l’indennità è pari al 50% del reddito annuo individuato secondo specifiche regole.