SCOUT SPEED, AGGIORNAMENTI SULL’ENTRATA IN FUNZIONE DEL SISTEMA DI
CONTROLLO DELLA VELOCITA’
Ieri pomeriggio è entrato in funzione per la prima volta a Bologna il
dispositivo Scout speed. Durante le due ore di controllo, partito con
l’opportuna gradualità, sono stati elevati 5 verbali, di cui 3 ad
autovetture e 2 a motocicli, che procedevano a velocità variabili tra i 67
e gli 82 km/h sui viali Panzacchi e Gozzadini e in via Stalingrado. I
veicoli, in base alla normativa vigente, saranno sanzionati con una multa
pari ad 168 euro e 3 punti di decurtazione sulla patente.
Con l’occasione, l’Amministrazione comunale intende precisare alcuni
importanti aspetti sul funzionamento del dispositivo, che ne confermano la
piena legittimità. In particolare va evidenziato quanto segue:
– il dispositivo Scout speed è stato regolarmente approvato, stante il
parere favorevole espresso dal Consiglio superiore dei lavori Pubblici, con
Decreto del Ministero dei Trasporti; il decreto è del 2013 e ha affrontato
e risolto il tema della privacy, in quanto la direttiva del Ministero
dell’interno, citata di recente sulla stampa, è risalente al 2009 e quindi
superata dalle normative successive;
– le riprese frontali, peraltro, non permettono tecnicamente di
identificare le persone che si trovano a bordo e quindi sono legittime:
infatti il dispositivo è stato approvato perché operando con illuminatori
“IR” e con un filtro sulla telecamera, oscura di fatto il parabrezza e di
conseguenza guidatore e passeggero, fin dalla foto originaria;
– relativamente alla mancanza di segnaletica, è l’apposito Decreto del
Ministro dei trasporti del 2007, emanato di concerto con il Ministro
dell’interno, che prevede la non applicazione delle regole riguardanti la
segnalazione dei luoghi ove viene effettuato il rilevamento della velocità,
quando, come nel caso dello Scout speed, il rilevamento è effettuato in
maniera dinamica;
– anche la questione che tratta il principio di parità di trattamento tra
auto e moto è stata affrontata, ed il Ministero ha affermato che ciò non
condiziona la procedura di approvazione del sistema, ma interessa al più le
modalità operative, che ogni singolo Corpo di polizia stradale può
autonomamente decidere di adottare;
– l’obbligo della contestazione immediata, in base alla disciplina vigente,
non sussiste quando, come nel caso dello Scout speed, il veicolo oggetto
del rilievo circola in direzione opposta al veicolo di servizio, o quando
non può essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
– da ultimo, il Comune di Bologna avrà cura di depositare avanti al Giudice
di pace tutta la documentazione comprovante la regolarità del dispositivo
(cosa che non è stata fatta nel ricorso vinto altrove e comunque già
oggetto di appello e pertanto non definitivo), e presenzierà a tutte le
udienze con un proprio avvocato specializzato per contrastare ogni
infondato ricorso.
In merito infine alle polemiche sul nuovo dispositivo, il Comune ricorda
che notoriamente in ambito urbano il limite generale di velocità è 50 km/h,
per cui basta semplicemente rispettarlo per non incorrere in sanzioni dello
Scout speed e soprattutto contribuire alla sicurezza di tutti i cittadini.